Codice Deontologico Stampa

CODICE DEONTOLIGICO A.I.P.&P.

Art. 1 - Obiettivo

Il presente Codice Deontologico ha lo scopo di definire i canoni di comportamento validi per gli Associati nello svolgimento della propria attività professionale, in armonia con le finalità e gli obiettivi dell’Associazione.

Art. 2 - Rapporto del Socio con l’Associazione

1. Il Socio accetta ed osserva lo Statuto, il Codice Deontologico, le deliberazioni degli organi statutari, nonché gli accordi intercorrenti tra l’A.I.P.&P. e le altre organizzazioni professionali e/o associative a carattere nazionale ed internazionale.

2. Il Socio considera l’A.I.P.&P. come Associazione di riferimento per lo sviluppo di competenze professionali degli operatori della sicurezza, basandosi su principi di responsabilità, integrità morale, obiettività e di lealtà nei rapporti con gli altri Soci e con i soggetti a cui è rivolta l’attività professionale.

3. Il Socio deve essere disponibile allo scambio di informazioni di carattere generale e di interesse professionale in ambito associativo.

4. Il Socio deve essere in regola con la quota annuale prevista per l’iscrizione all’Associazione.

Art. 3 - Incarichi Associativi

1. Il Socio non può operare a nome dell’A.I.P.&P. se non a fronte di uno specifico mandato deliberato dal Consiglio Direttivo o da un Organo dell’Associazione da esso autorizzato.

2. Il Socio che abbia ricevuto o accettato mandati, incarichi o nomine dall’Associazione è tenuto ad onorarli con serietà professionale, perseguendo gli obiettivi assegnati con impegno, assiduità e nel rispetto dei tempi.

Art. 4 - Rapporti del Socio A.I.P.&P. con i Colleghi

1. Ogni Socio deve mantenere sempre, nei confronti degli altri colleghi - professionisti, rapporti di lealtà e di collaborazione e pertanto, egli dovrà astenersi dal ricorrere a mezzi scorretti per ottenere incarichi professionali.

2. Il Socio che si attribuisce opera professionale su lavoro compiuto da altri, ovvero assuma incarichi professionali in un settore nel quale non è competente adducendo e palesando, comunque, la propria appartenenza all’Associazione, commette mancanza professionale.

Art. 5 – Obbligo di Riservatezza

Il Socio deve trattare con alto livello di protezione le informazioni professionali delle quali venga a conoscenza in ragione dei propri incarichi e non destinate espressamente alla divulgazione.

Art. 6 – Incarichi Professionali – Responsabilità

1. Nell’espletamento della propria attività professionale; sulle tematiche previste dallo Statuto il Socio:

a) deve svolgere incarichi professionali inerenti alla propria specifica competenza; egli non può farsi sostituire da un terzo, salvo formali accordi con il Committente o Datore di lavoro; può farsi assistere da aiutanti o da collaboratori che operano sotto le sue direttive e sotto il suo controllo e responsabilità;

b) deve operare con perizia, diligenza, prudenza e rispetto delle norme vigenti, in linea con i comportamenti associativi di riferimento;

2. Il Socio che ha accettato un incarico deve compierlo fino a completa esecuzione. Se tuttavia, una causa di forza maggiore o un motivo legittimo gli impedisse di portare a termine l’incarico, informerà tempestivamente il Committente o Datore di lavoro e faciliterà il compito del suo successore.

Art. 7 – Benefici Personali

1. Il Socio può utilizzare appartenenza all’A.I.P.&P e operare per conto e a favore di essa solo a titolo qualificante e non per ottenere in modo improprio benefici personali indebiti.

2. L’operato del Socio per conto ed a favore dell’A.I.P.&P deve essere svolto normalmente a titolo volontario. Specifici incarichi e relativi compensi possono essere affidati al Socio dietro approvazione del Consiglio Direttivo o da altro organo Associativo ad esso autorizzato.

Art. 8 - Compensi Professionali e/o Retribuzioni

1. I compensi per le prestazioni professionali e/o retribuzioni vanno riferiti alle leggi esistenti, ai contratti di lavoro, alle tariffe di mercato. L’Associato proporziona le sue richieste di compenso alle difficoltà operative, alla complessità delle attività ed al livello di responsabilità assunto;

Art. 9 – Provvedimenti Disciplinari

1. Nei casi di violazione dello Statuto o del Codice Deontologico A.I.P.&P. o degli interessi associativi, l’A.I.P.&P. avvia attraverso la Commissione di “Disciplina e Garanzia” un procedimento istruttorio, informando contestualmente il Socio interessato, su segnalazione motivata e documentata per iscritto da almeno un socio, o su segnalazione di terzi cui è rivolta l’attività professionale dei Soci o con procedura d’ufficio della stessa Commissione.

2. La Commissione previa audizione del Socio, in caso di comprovata violazione, propone una sanzione disciplinare approvata dal Consiglio Direttivo che può consistere in:

a) richiamo;

b) censura;

c) sospensione;

d) risoluzione del rapporto associativo.

Il richiamo: richiamo al Socio sulla mancanza commessa esortandolo a non ricadervi.

La censura: dichiarazione formale al Socio della mancanza commessa e del biasimo in corso.

La sospensione: atto formale di interruzione temporanea del rapporto associativo.

La durata della sospensione è stabilita dall’A.I.P.&P. con un massimo di sei mesi.

La sospensione interviene anche nei casi di:

- interdizione dai pubblici uffici;

- condanne penali;

- emissione di mandato o di ordine di cattura.

Terminato il periodo di sospensione il Socio è riammesso alla piena titolarità del rapporto associativo, purchè in regola con la quota associativa.

Art. 10 – Risoluzione del Rapporto Associativo

La risoluzione è proposta dalla Commissione di “Disciplina e Garanzia” e deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito il Socio, per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale dell’A.I.P.&P.

La revoca dell’iscrizione all’Associazione è prevista al verificarsi di violazioni gravi e/o ripetute di quanto formalmente accettato dall’Associato all’atto della iscrizione (rispetto allo Statuto, al Codice Deontologico e all’uso del Marchio A.I.P.&P.).

In tali motivi di contestazione, ricadono anche comportamenti che possono ledere in modo grave e documentato l’immagine di A.I.P.&P..

Art. 11 – Delegazioni Distaccate

Le Delegazioni Distaccate dovranno attenersi allo Statuto dell’Associazione e, se esistente, allo specifico Regolamento interno.

In caso contrario, il Consiglio Direttivo, adotterà i provvedimenti di cui all’art. 9