Lo Statuto Stampa

N.B. Statuto approvato il 07/09/2015 con modifiche richieste dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'inserimento nell'Elenco delle Associazioni Professionali.

STATUTO

della

“Associazione Italiana Prevenzione e Protezione"

Art. 1 Denominazione ed Ambito


E’ costituita una Associazione denominata "Associazione Italiana Prevenzione e Protezione " abbreviata in AIP&P.
L'Associazione ha sede in Napoli e dura a tempo indeterminato.
L'Associazione non ha carattere politico e non ha scopi di lucro.

Art. 2 Scopo della Associazione


L'AIP&P promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze degli associati garantendo le regole deontologiche, come previsto dalla legge 4/2013, in materia di gestione delle tematiche multidisciplinari che gravitano sui processi di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza e la salute negli ambiti di lavoro sia privati che pubblici. La AIP&P promuove, oltre alla tutela professionale dei soci, lo sviluppo e la diffusione della cultura della prevenzione e protezione dai rischi anche in ambito sociale. Per tali scopi l’AIP&P organizza scambi di esperienze tra i soci, interventi formativi, servizi informativi, seminari, convegni, ricerche, progetti e quant’altro sia utile allo studio ed alla diffusione delle tematiche della prevenzione e protezione dai rischi.

L’AIP&P, pur mantenendo la propria autonomia, può riunirsi in forme aggregative con Istituzioni, Enti ed altre Associazioni, e comunque collaborare con esse o con Imprese pubbliche e private.

Art. 3 Soci


L'AIP&P è composta di Soci :

- Fondatori: Persone fisiche indicate nell’atto costitutivo. I soci fondatori versano la quota associativa ordinaria

- Ordinari: Persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente nei seguenti ruoli:

a) Esperti nei ruoli tecnici e gestionali nel campo della Prevenzione e Protezione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute ed Igiene del Lavoro;

b) Esperti Consulenti e Docenti in tutti i settori nel campo della "Sicurezza sul Lavoro";

Le richieste di adesione alla Associazione in qualità di soci ordinari devono essere corredate da idonea documentazione. I soci ordinari versano la quota associativa ordinaria.

- Affiliati: Persone fisiche interessate alle tematiche della Prevenzione e Protezione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute ed alle tematiche ad essi collegate. I soci affiliati versano una quota associativa, se deliberata dal Consiglio Direttivo.

- Sostenitori: Imprese, associazioni,enti che operano in campi specialistici o interessati ai temi della associazione e che versano una quota annuale di adesione alla associazione definita dal Consiglio Direttivo.
I soci sostenitori possono partecipare, con contributi straordinari, alle iniziative di particolare rilevanza decise dal Consiglio Direttivo.

- Onorari: Persone fisiche o enti che rivestono o hanno conseguito particolari meriti nello sviluppo delle tematiche oggetto degli scopi della associazione. La loro nomina viene proposta da almeno tre membri del Consiglio Direttivo e viene ratificata dallo stesso Consiglio. I soci onorari non versano alcuna quota associativa.

La iscrizione all’Associazione in qualità di socio ordinario, affiliato e sostenitore deve essere accettata dal Comitato Esecutivo e viene successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto solo i soci ordinari e fondatori.

I soci fondatori ed ordinari che hanno caratteristiche e competenze professionali, secondo quanto previsto dalla “Commissione di Disciplina e Garanzia” possono far parte, su loro richiesta, di “Registri di Esperti” pubblicati dall’Associazione ed inviati ad Istituti, Enti ed Organismi ufficiali o riconosciuti; l’iscrizione a tale Registri può comportare una quota annuale aggiuntiva, se deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 Entrate e Quote associative


Le entrate finanziarie sono costituite dalle quote associative annuali versate dai soci e dai contributi devoluti a qualunque titolo compatibili con le finalità della Associazione .

Le quote associative vengono approvate dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 5 Organi Sociali


L’Associazione è composta dai seguenti organi sociali:
L’Assemblea

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

I Comitati Tecnico Scientifici

La Commissione di Disciplina e Garanzia

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 6 Assemblea


L’Assemblea è costituita dai soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali; ad essa partecipano senza diritto di voto, anche i soci onorari, affiliati,sostenitori. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno in sessione ordinaria ed in sessione straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. L’Assemblea è validamente costituita in unica convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti; essa va convocata almeno 20 giorni prima. I soci possono delegare in forma scritta altro socio avente diritto di voto.

Ogni socio non può rappresentare più di 5 soci.
I compiti dell’Assemblea in seduta ordinaria sono:

- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- Eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- Approvare la quota associativa annuale.
- Approvare la costituzione di incarichi speciali proposti dal Consiglio Direttivo.

I compiti dell’Assemblea in seduta straordinaria sono:

- Approvare modifiche allo statuto;
- Approvare lo scioglimento della Associazione.

La maggioranza richiesta per tali atti è di due terzi dei presenti.

I compiti dell’assemblea per referendum sono :

- Approvare modifiche allo statuto ;
- Esprimere pareri su argomenti importanti decisi dal Consiglio Direttivo:

L’Assemblea per referendum è validamente costituita qualunque sia il numero di soci, aventi diritto di voti, che partecipano al referendum stesso.

Art. 7 Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea tra i soci fondatori ed ordinari dell’Associazione e dura in carica tre anni; è costituito da un minimo di 11 consiglieri ad un massimo di 15 consiglieri. Le candidature per la elezione alla carica di consigliere vanno presentate al Presidente in carica almeno 20 giorni prima dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo elegge nella prima riunione, su proposta del Presidente, due Vice-Presidenti, il Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, o su richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri almeno 10 gg. prima .

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo individua, disciplina e coordina le attività della Associazione secondo gli indirizzi approvati dall’Assemblea, e predispone il bilancio preventivo e consuntivo. Il Consiglio Direttivo può deliberare la proposta di scioglimento della Associazione con la maggioranza di almeno due terzi del numero dei consiglieri in carica. Il consigliere assente per cinque volte consecutive alle riunioni decade automaticamente, anche se socio fondatore, dal suo incarico salvo specifica e motivata valutazione del Consiglio Direttivo e può essere sostituito per cooptazione. Allo scopo di rendere più efficienti e veloci le operazioni di gestione il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Comitato Esecutivo che provvederà al coordinamento operativo di alcune iniziative ed all’approvazione delle richieste di adesione all’Associazione che verranno ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 Presidente


Il Presidente viene eletto, a scrutinio segreto dall’Assemblea, tra i soci fondatori ed ordinari dell’Associazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto. La candidatura alla carica di Presidente, va presentata come quella dei consiglieri, al Presidente in carica almeno 20 giorni prima dell’Assemblea. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale della Associazione che può delegare, occorrendo, ad un Vice-Presidente o ad un membro del Consiglio. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo è può partecipare a tutti i Comitati e Commissioni dell’Associazione. Il Presidente uscente entra a far parte di diritto del Consiglio Direttivo eletto.

Art. 9 Comitati Tecnici Scientifici


I Comitati Tecnici-Scientifici vengono costituiti dal Consiglio Direttivo ogni volta che sia necessario affiancare al Consiglio Direttivo un gruppo di esperti per lo svolgimento di specifiche attività o ricerche con particolare riferimento alla “Formazione”.

Il loro numero, la loro composizione e durata è decisa dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 Commissione di “Disciplina e Garanzia”


La Commissione di “Disciplina e Garanzia” nominata dal Consiglio Direttivo, è composta da un minimo di 3 membri tra i Soci Ordinari; essa ha il compito di garantire e disciplinare i canoni di comportamento associativo promuovendo il “Codice Deontologico” approvato dall’Assemblea, approvando le richieste di adesione ai “Registri di Esperti” dopo aver valutato la documentazione comprovante le competenze necessarie, secondo canoni stabiliti; l’iscrizione ai “Registri di Esperti”, viene poi ratificata del Consiglio Direttivo.

La Commissione ha inoltre il compito di prendere provvedimenti, ratificati successivamente dal Consiglio Direttivo, verso soci su segnalazioni ricevute dall’esterno e dall’interno dall’Associazione.

Art. 11 Collegio dei Revisori Contabili


Il Collegio dei Revisori contabili viene eletto, a scrutinio segreto dall’Assemblea, tra i soci fondatori ed ordinari dall’Associazione; esso è composto da tre membri e dura in carica tre anni; i membri eleggono tra loro un Presidente. Il Collegio controlla l’amministrazione della Associazione verificando le operazioni di cassa, accertando la regolare tenuta della contabilità prevista dalla normativa vigente, ed esaminando il bilancio consuntivo.

Art. 12 Delegazioni Distaccate


Al fine di facilitare la fruizione delle iniziative della Associazione, il Consiglio Direttivo promuove la costituzione di Delegazioni distaccate. Alla Delegazione distaccata può essere assegnato ogni anno un fondo per lo svolgimento delle attività locali, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo. La Delegazione partecipa ai Consigli Direttivi ed è rappresentata dal suo coordinatore o da un suo delegato.

Art. 13 Sportello Associativo


Allo scopo di ricevere più facilmente segnalazioni dall’esterno e/o dare informazioni all’esterno può essere attivato uno Sportello di riferimento anche attraverso il Sito Web associativo. Caratteristiche e durata dello Sportello sono decisi dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 Decadenza dei Soci


La decadenza dei soci avviene per dimissioni, morosità, o comportamento lesivo degli interessi della associazione. Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Presidente dell’Associazione. La decadenza per morosità si attiva per mancato pagamento di due quote associative successive. Il socio cancellato può richiedere, motivando, la reiscrizione dopo aver versato le quote arretrate deliberate dal Consiglio Direttivo. La decadenza dei soci, anche se fondatori, a seguito di gravi inadempienze o comportamenti lesivi degli interessi associativi, avviene su proposta della Commissione di “Disciplina e Garanzia” e su delibera del Consiglio Direttivo. Il fatto deve essere contestato anticipatamente per iscritto al socio inadempiente per le difese, anche esse scritte , con termine di dieci giorni.

Art. 15 Scioglimento dell’Associazione


Lo scioglimento della Associazione è deciso dall’Assemblea su proposta del Presidente a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei soci o a seguito di delibera straordinaria del Consiglio Direttivo. All’atto della deliberazione di scioglimento si provvederà alla eventuale nomina di un liquidatore fissandone il relativo compenso a norma di legge. L’eventuale patrimonio, al termine delle operazioni di liquidazione, verrà devoluto a costituire borse di studio o devoluto a enti o organizzazioni che abbiano scopi analoghi a quelli della AIP&P.

Art. 16 Modifiche allo Statuto


Le proposte di modifica dello statuto dovranno essere avanzate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci ordinari e sottoposte all’Assemblea Straordinaria o per referendum per la approvazione.

Art. 17 Norma di Legge


Per tutto quanto non espressamente citato nel presente regolamento l’Associazione, i suoi organi sociali, i soci faranno riferimento alle norme di legge in vigore.

 

ATTO COSTITUTIVO