STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 1 Denominazione ed ambito
E’ costituita una Associazione denominata "Associazione Italiana prevenzione e protezione "; abbreviata in AIP&P
L'associazione ha sede in Napoli e dura a tempo indeterminato.
L'associazione non ha carattere politico e non ha scopi di lucro.
Art. 2 Scopo della associazione
L'AIP&P promuove lo sviluppo delle conoscenze ed esperienze in materia di gestione delle tematiche multidisciplinari che gravitano sui processi di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza e la salute negli ambiti di lavoro sia privati che pubblici. La AIP&P inoltre promuove lo sviluppo della cultura della prevenzione dai rischi anche in ambito sociale con lo scopo di creare una diffusione della cultura della prevenzione. A tal fine organizza scambi di esperienze tra i soci, interventi formativi, servizi informativi , seminari ,convegni, ricerche e quant’altro sia utile alla diffusione delle tematiche della prevenzione e protezione e alla tutela professionale dei soci.
Art. 3 Soci
L'AIP&P è composta di soci :
- Fondatori: Indicati nell’atto costitutivo. I soci fondatori versano la quota associativa ordinaria
- Ordinari: Persone fisiche che operano o hanno operato in Imprese, Enti pubblici , Organizzazioni in qualità di:
a) Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.L.gs. 626/94;
b) Datori di lavoro che assumono direttamente la Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.L.gs. 626/94;
c) Coordinatori di Servizi di Prevenzione e Protezione previsto dal D.L.gs. 626/94;
d) Altri ruoli gestionali previsti dalla legislazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza e la salute;
e) Esperti nel campo della sicurezza e prevenzione.
Le richieste di adesione alla associazione in qualità di soci ordinari devono essere corredate da idonea documentazione. I soci ordinari versano la quota associativa ordinaria.
-Affiliati: sono persone fisiche che operano in campi specialistici inerenti i temi della associazione. I soci affiliati versano la quota una tantum.
-Sostenitori: sono imprese, associazioni,enti che operano in campi specialistici o interessati ai temi della associazione e che versano una quota annuale di adesione alla associazione definita dal consiglio direttivo.
I soci sostenitori possono partecipare, con contributi straordinari, alle iniziative di particolare rilevanza decise dal consiglio direttivo. La loro richiesta di adesione deve essere proposta da almeno 4 membri del consiglio direttivo.
-Onorari: sono persone fisiche o enti che rivestono o hanno conseguito particolari meriti nello sviluppo delle tematiche oggetto degli scopi della associazione. La loro nomina viene proposta da almeno cinque membri del consiglio direttivo e viene ratificata dallo stesso consiglio. I soci onorari non versano alcuna quota associativa.
-Studenti che vengono associati versando un contributo annuo pari al 20% della quota di associazione.
Nelle assemblee hanno diritto di voto solo i soci ordinari e fondatori
Art. 4 Entrate e Quote associative
Le entrate finanziarie sono costituite dalle quote associative annuali versate dai soci e dai contributi devoluti a qualunque titolo compatibili con le finalità della associazione . Le quote associative vengono approvate dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Per il primo esercizio la quota associativa è deliberata direttamente dal consiglio direttivo. I costi per la costituzione e l’avviamento della associazione verranno assorbiti nel primo esercizio.
Art. 5 Organi sociali
La associazione è composta dai seguenti organi sociali:
L’assemblea // Il consiglio direttivo // Il presidente // I comitati tecnico scientifici //
Le delegazioni distaccate // Il collegio dei revisori dei conti
Art. 6 L’assemblea
L’assemblea è costituita dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali; ad essa partecipano senza diritto di voto, anche i soci onorari, affiliati,sostenitori . L’assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno in sessione ordinaria ed in sessione straordinaria su delibera del consiglio direttivo o a seguito di richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. L’assemblea è validamente costituita in unica convocazione qualunque sia il numero dei presenti e va convocata almeno 20 giorni prima. I soci possono delegare in forma scritta altro socio avente diritto di voto.
Ogni socio non può rappresentare più di 5 soci.
I compiti dell’assemblea in seduta ordinaria sono:
- Eleggere i membri del consiglio direttivo;
- Eleggere i membri del collegio dei revisori dei conti;
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- Approvare la quota associativa annuale.
- Approvare la costituzione di incarichi speciali proposti dal consiglio direttivo.
I compiti dell’assemblea in seduta straordinaria sono:
- Approvare modifiche allo statuto;
- Approvare lo scioglimento della associazione.
La maggioranza richiesta per tali atti è di due terzi dei presenti.
I compiti dell’assemblea per referendum sono :
- Approvare modifiche allo statuto ;
- Esprimere pareri su argomenti importanti decisi dal consiglio direttivo :
L’assemblea per referendum è validamente costituita qualunque sia il numero di soci , aventi diritto di voti, che partecipano al referendum stesso.
Art. 7 Il consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è costituito da 15 consiglieri. Per il primo esercizio il consiglio direttivo e composto dai soci fondatori e da consiglieri nominati. Il consiglio direttivo elegge alla prima riunione il presidente, il segretario e un tesoriere. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, che lo presiede, o su richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri almeno 10 gg. prima . Il consiglio direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti ; in caso di parità decide il voto del presidente. Il consiglio direttivo approva le richieste di adesione all’associazione, regolamenta, disciplina e coordina le attività della associazione secondo gli indirizzi approvati dall’assemblea , e predispone il bilancio preventivo e consuntivo. Al fine di assicurare la continuità di azione e di indirizzo il regolamento elettorale, approvato dall’assemblea, dovrà assicurare che nei consigli successivi sia garantita le presenza di almeno la metà dei soci fondatori e di rappresentanti delle delegazioni distaccate, ove costituite, in ragione di uno per delegazione. I consiglieri vengono eletti ,a scrutinio segreto, tra i soci ordinari dall’assemblea e durano in carica tre anni . Le candidature per la elezione alla carica di consigliere vanno presentate al Presidente in carica almeno 20 giorni prima dell’assemblea. Il consiglio direttivo può deliberare la proposta di scioglimento della associazione con la maggioranza di almeno due terzi del numero dei consiglieri in carica. Il consigliere assente per cinque volte consecutive alle riunioni decade automaticamente, anche se socio fondatore, dal suo incarico e viene sostituito dal primo dei non eletti.
Art. 8 Presidente
Eletto direttamente dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale della associazione che può delegare, occorrendo, ad un vice scelto tra i membri del consiglio. Il presidente uscente entra a far parte di diritto del consiglio direttivo.
Art. 9 Comitati tecnici scientifici
I comitati tecnici scientifici vengono costituiti dal consiglio direttivo ogni volta che sia necessario affiancare al consiglio direttivo un gruppo di esperti per lo svolgimento di particolari attività o ricerche. Il loro numero, la loro composizione e durata è decisa dal consiglio direttivo.
Art. 10 Delegazioni distaccate
Al fine di facilitare la fruizione delle iniziative della associazione, il consiglio direttivo promuove la costituzione di delegazioni distaccate. Alla delegazione distaccata viene assegnato ogni anno un fondo per lo svolgimento delle attività locali, preventivamente approvate dal consiglio direttivo. La delegazione è rappresentata nel consiglio direttivo da un socio eletto tra quelli della zona responsabile della gestione del fondo e delle attività della delegazione.
Art. 11 Collegio dei revisori contabili
Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica tre anni . I membri effettivi eleggono tra loro il presidente. Il collegio controlla l’amministrazione della associazione verificando le operazioni di cassa, accertando la regolare tenuta della contabilità prevista dalla normativa vigente , ed esaminando il bilancio consuntivo.
Art. 12 Decadenza dei soci
La decadenza dei soci avviene per dimissioni, morosità, o comportamento lesivo degli interessi della associazione. Le dimissioni vanno presentate per iscritto al presidente del Consiglio Direttivo. La decadenza per morosità si attiva per mancato pagamento di due quote associative successive. Il socio cancellato può richiedere, motivando, la reiscrizione dopo aver versato almeno tre quote arretrate . La decadenza dei soci, anche se fondatori, a seguito di gravi inadempienze o comportamenti lesivi degli interessi associativi, avviene su proposta di almeno cinque membri del Consiglio Direttivo e su deliberazione dello stesso Consiglio. Il fatto deve essere contestato anticipatamente per iscritto al socio inadempiente per le difese, anche esse scritte , con termine di dieci giorni.
Art. 13 Scioglimento della associazione
La associazione non può essere sciolta durante il primo triennio di attività. Lo scioglimento della associazione è deciso dall’ assemblea su proposta del presidente a seguito di richiesta scritta di almeno quattro quinti dei soci o a seguito di delibera straordinaria del consiglio direttivo. All’atto della deliberazione di scioglimento si provvederà alla eventuale nomina di un liquidatore fissandone il relativo compenso a norma di legge. L’eventuale patrimonio, al termine delle operazioni di liquidazione, verrà devoluto a costituire borse di studio o devoluto a enti o organizzazioni che abbiano scopi analoghi a quelli della AIP&P.
Art. 14 Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica dello statuto dovranno essere avanzate dal consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci ordinari e sottoposte all’assemblea straordinaria o per referendum per la approvazione.
Art. 15 Norma di legge
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente regolamento l’associazione, i suoi organi sociali, i soci faranno riferimento alle norme di legge in vigore.